Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale art. 13 dello Statuto Nazionale

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(approvato dall'Assemblea Nazionale del 17 Aprile 2024) PREMESSA Il regolamento disciplina:
  • la partecipazione all’Assemblea Nazionale e gli aventi diritto al voto;
  • le deleghe conferite in caso di assenza o di impossibilità a partecipare da parte dei componentil’Assemblea;
  • le limitazioni al diritto di voto e, in particolare, per i componenti del Consiglio Nazionale e del Presidente Onorario;
  • la nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri con i ruoli e compiti da svolgere;
  • la nomina del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea Nazionale;
  • la nomina della Commissione degli scrutatori, gli interventi da parte dei partecipanti in assemblea e leprocedure di votazione.

ART. 1

CONVOCAZIONE L’Assemblea Nazionale degli associati CON.FI.TI. - è convocata ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Nazionale e in ossequio alle norme ivi contenute. L’avviso di convocazione è inviato a tutti gli associati regolarmente iscritti sull’intero territorio Nazionale, così come risulta agli atti depositati presso gli Uffici della Sede Nazionale dell’Associazione.

ART. 2

PARTECIPAZIONE-AVENTI DIRITTO AL VOTO-LIMITAZIONI All’Assemblea Nazionale partecipano tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, così come di seguito indicato:
  1. nelle Assemblee convocate entro il 31 di Luglio di ogni anno, avranno diritto al voto gliassociati in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente a quello diconvocazione. In caso di rateazione, concessa dalla Tesoreria Nazionale, in regola con le rateindicate nel piano. La regolarità dei versamenti dovrà risultare trenta giorni prima della datadell’Assemblea.
  2. nelle Assemblee convocate dopo il 31 di Luglio di ogni anno, avranno diritto al voto gliassociati in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno corrente a quello diconvocazione. In caso di rateazione, concessa dalla Tesoreria Nazionale, in regola con le rateindicate nel piano. La regolarità dei versamenti dovrà risultare trenta giorni prima della datadell’Assemblea
Non partecipano e non hanno diritto al voto gli associati nei confronti dei quali risulta emesso un provvedimento disciplinare di sospensione, in corso di esecuzione al momento della convocazione dell’Assemblea Nazionale. Il Presidente Onorario partecipa all’Assemblea Nazionale con diritto di voto.

ART. 3

DELEGHE Gli associati aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, possono essere titolari di una sola delega. La delega può essere conferita solo dagli associati, impossibilitati a partecipare, in regola con le norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento per aver il diritto al voto. Il soggetto delegato deve essere in regola con il pagamento della quota associativa, come definito al precedente art. 2. La delega, dovrà pervenire alla Presidenza Nazionale, a mezzo posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della celebrazione dell’Assemblea Nazionale e contenere a pena di inammissibilità:
  1. le generalità e la copia di un documento di identità in corso di validità del delegante;
  2. le generalità e la copia di un documento di identità in corso di validità del delegato. Gli Uffici dellaPresidenza Nazionale, in sede di convocazione dell’Assemblea Nazionale, predispongono e allegano allalettera di convocazione il modello di delega.
  3. La delega in nessun caso può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed ai componenti del collegio dei revisori legali.
 

ART. 4

COMMISSIONE VERIFICA POTERI La Commissione Verifica Poteri s’insedia almeno un’ora prima della celebrazione dell’Assemblea Nazionale. La Commissione è composta dal:
  • Vice Presidente Nazionale;
  • Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori.
  • Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri o in assenza, da altri membri effettividegli stessi organi, all’uopo delegato.
E’ presieduta dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Uffici della Presidenza Nazionale consegnano tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori da parte della Commissione e in particolare:
  • elenco nominativo degli associati che costituiscono l’Assemblea Nazionale o dei loro delegati;
  • elenco degli aventi diritto al voto in Assemblea, previa verifica della data di pagamento della quotaassociativa secondo quanto indicato e previsto all’art. 2;
  • le deleghe, complete dei relativi allegati, pervenute alla Presidenza Nazionale nei termini e modiindicati all’art.3.
La Commissione Verifica Poteri, svolge l’attività nel corso dei lavori assembleari, avendo cura di:
  1. controllare l’identità di tutti i partecipanti all’Assemblea Nazionale presenti di persona per delega;
  2. controllare e accertare la regolarità e validità delle deleghe conferite e pervenute;
  3. controllare la documentazione per la determinazione del numero dei partecipanti all’Assemblea Nazionaleaventi diritto al voto;
  4. redigere il verbale, dandone lettura ai partecipanti all’Assemblea Nazionale, dal quale risulti il numerototale degli associati che partecipano all’Assemblea Nazionale, gli aventi diritto al voto in proprio o condelega.
Il verbale della Commissione deve essere allegato al verbale dell’Assemblea Nazionale. La Commissione Verifica Poteri è l’organo competente a constatare la presenza dei partecipanti all’Assemblea Nazionale e degli aventi diritti al voto al fine della determinazione del quorum necessario per la validità della costituzione dell’Assemblea per deliberare ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Nazionale.

ART. 5

RECLAMI RICORSI A SEGUITO DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO Gli associati, esclusi dal diritto di voto in Assemblea, possono presentare reclami scritti direttamente alla Commissione Verifica Poteri, fino alla lettura del verbale da parte della stessa; la Commissione provvederà rapidamente ad un’analisi delle controdeduzioni pervenute, esprimerà il proprio parere in maniera riportandolo nel verbale redatto ai sensi dell’art. 4, lett. d) del presente regolamento. Le controdeduzioni potranno essere corredate da qualsiasi elemento utile al fine della decisione. La decisione della Commissione Verifica Poteri sarà comunicata tempestivamente all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Nazionale, per gli adempimenti conseguenti sia in caso di accettazione, sia in caso di rigetto delle controdeduzioni presentate.

ART. 6

COMMISSIONE SCRUTINIO La Commissione Scrutinio è composta di tre membri. L’Assemblea Nazionale, prima dell’inizio dei lavori, nomina i componenti della Commissione scelti tra gli associati o i loro delegati presenti e aventi diritto al voto. La stessa ha il compito di controllare e seguire tutte le operazioni di voto che si svolgono nel corso dell’Assemblea, anche con modalità diverse tra loro, avendo cura di registrare i voti favorevoli, contrari o astenuti.

ART. 7

FUNZIONAMENTO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI L’Assemblea Nazionale, convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale, è presieduta dal Presidente Nazionale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Nazionale. Il Presidente Nazionale, dopo la lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri, che comunica il numero dei presenti e il quorum raggiunto per la validità e costituzione dell’Assemblea Nazionale, in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta. Prima di passare alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, l’Assemblea, procede alla composizione dell’Ufficio di Presidenza, con la nomina di un Vice Presidente e di un Segretario scelti tra i partecipanti alla riunione. L’Assemblea procede, quindi, alla nomina della Commissione Scrutinio, così come indicato all’art. 6 del presente Regolamento. Il Presidente dell’Assemblea dirige i lavori, cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale. Il verbale, sottoscritto da entrambi, sarà inviato agli associati e ai loro delegati, che lo proveranno nel corso dell’Assemblea successiva. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di assenza. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, unitamente al Presidente, curandone la trascrizione nel registro dei verbali.

ART. 8

POTERI DEL PRESIDENTE Il Presidente, dopo aver dichiarato aperti i lavori, passa alla trattazione dell’ordine del giorno dando la parola a coloro che l’abbiano richiesta, secondo l’ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi. Il Presidente dirige e organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti.

ART. 9

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTAZIONE Ogni partecipante all’Assemblea Nazionale ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all’ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte. La richiesta di parola può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull’argomento oggetto della stessa. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto. Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento. Esaurite le materie da trattare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

ART. 10

PROCEDURE DI VOTAZIONE Tutte le votazioni che si renderanno necessarie nel corso dei lavori assembleari, avverranno, in modo palese, con alzata di mano, salvo che almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto richieda la votazione a scrutinio segreto. Il voto a scrutinio segreto avverrà con l’utilizzo di schede cartacee appositamente predisposte dagli Uffici della Presidenza Nazionale e distribuite agli aventi diritto al voto.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale

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