Regolamento relativo al possesso dei requisiti per la iscrizione e partecipazione all’Associazione Nazionale CON.FI.T.I. “Consulenti Fiscali Tributari Italiani”
Il presente regolamento viene redatto per disciplinare il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Associazione Con. Fi.T.I.- Consulenti Fiscali Tributari Italiani, dei soci ordinari e sostenitori.
ART. 1
Categoria degli associatiAi sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, gli associati si distinguono in:
- associati ordinari; associati sostenitori; associati onorari.
ART. 2
Associati Ordinari – Sostenitori: domanda di iscrizione Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, le domande di iscrizione, dei soci ordinari e sostenitori, devono essere presentate alla sede nazionale. L'iscrizione si perfeziona con l'annotazione nel libro soci a cura della Presidenza nazionale. L'iscritto in ordini, collegi e associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari, non può ricoprire cariche nell'ambito degli organi associativi, salvo deroghe del consiglio direttivo nazionale. L'adesione all'associazione è annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi alla sede nazionale entro il 30 Novembre dell'anno precedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.ART. 3
Associati Ordinari - Possesso dei requisiti per l’iscrizione Possono essere ammessi, con esame, a rivestire la qualifica di associati ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati:- Godimento dei diritti politici e civili.
- Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (5 anni), diploma di laurea, laurea breve.
- Azienda nel settore amministrativo - contabile, tributario, svolta per almeno tre anni.
- Dipendente dell’Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza, svolta per almeno cinque anni.
- svolta presso studi professionali per almeno due anni.
- Godimento dei diritti politici e civili.
- Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (5 anni), diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale che dimostrino di esercitare l'attività di consulenza fiscale e tributaria.
- Lo svolgimento di attività professionale, in forma individuale o societaria, della professione di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative nonché di consulenza fiscale e tributaria, risultante dal certificato d’iscrizione all’Ufficio IVA con codice attività 69.20.13 ex 7412C, elaborazione dati risultante dall’iscrizione alla CCIAA o del certificato di attribuzione partita IVA, consulenza tributaria, fiscale e tenuta scritture contabili anche come componente di studi associati o società o con provata esperienza, in ambito fiscale e tributario, da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda.
- iscritti nel Ruolo Periti ed Esperti presso la C.C.I.A.A. (cat. tributi)
- iscritti in Albi Professionali: Albo unico Ragionieri e Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Legali.
- Professionisti già iscritti ad altre Associazioni Professionali di Tributaristi.
- ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato o della Guardia di Finanza.
ART. 4
Associati Sostenitori - Possesso dei requisiti per l’iscrizione Possono essere ammessi a rivestire la qualifica di associati sostenitori le persone fisiche che/di:- non svolgono in via prevalente l'attività di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative, ma intendono contribuire all'affermazione della professione stessa e sostenere l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell’associazione, indicati nello statuto sociale.
- Godono dei diritti politici e civili.
- Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
ART. 5
Società esercenti le attività del Tributarista- Possono iscriversi, in un’apposita sezione speciale per “società soci sostenitori”, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative, costituite per l’esercizio delle attività del Tributarista ai sensi della legge 4/2013
- Tali soggetti dovranno anche aver iscritto alla Con. Fi. T .I., come soci ordinari, il legale rappresentante e tutti i soci operativi, al fine di garantire i requisiti relativi all’aggiornamento professionale ed alla copertura assicurativa obbligatoria che, sottoscritta dalla società, evidenzierà i soci Tributaristi che forniscono la consulenza tributaria in quanto in possesso dei requisiti previsti all’ art. 3, del presente regolamento, per le persone fisiche.
- Le società esercenti le attività del Tributarista dovranno provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato.